Trasporto rifiuti speciali pericolosi e non

Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non è un settore vasto e ricco di regole da seguire scrupolosamente.

Quest’attività è, infatti, soggetta a regolamentazioni specifiche per evitare di incorrere in incidenti e disastri ambientali, dettate dalla normativa ambientale sui rifiuti (Decreto Legislativo 152/2006 e smi) e nell’ADR (Trasporto Merci Pericolose su Strada).

Partendo con l’identificare chi esegue il trasporto professionale dei rifiuti speciali, precisiamo che questa figura deve essere in possesso di autorizzazioni specifiche ed essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come anche chi, nell’ambito della gestione rifiuti, si occupa di:

  • trasporto rifiuti pericolosi e non;
  • bonifica siti inquinati e/o contenenti amianto;
  • commercio ed intermediazione rifiuti pericolosi e non, senza detenzione degli stessi.

Come anticipato, il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi richiede una serie di passaggi importanti:

  1. compilazione registro c/s e FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti);
  2. valutazione del trasporto ai fini dell’ADR;
  3. ritorno quarta copia FIR e compilazione MUD.

Compilazione registro c/s e FIR

I produttori dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono tenuti alla compilazione del registro c/s e del FIR.

Il registro di carico e scarico è un documento che accogliere la registrazione di ogni evento che coinvolge i rifiuti:

  • produzione o consegna per il recupero/smaltimento per i produttori;
  • trasporto presso un impianto per i trasportatori conto terzi;
  • ricezione dei rifiuti e successiva trasformazione per gli impianti.

Le informazioni riportate nel registro sono relative solo alla data di registrazione, alle caratteristiche e al quantitativo di rifiuti movimentati, alla presenza o meno di un soggetto “intermediario”, e al luogo effettivo di produzione del rifiuto.

Registro c/s, FIR, così come il MUD, sono essenziali per garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e per garantire che siano gestiti in modo sicuro e rispettoso dell’ambiente.

Il registro di c/s e il FIR devono essere compilati, conservati e resi disponibili per l’ispezione da parte delle autorità competenti.

I due modelli e le relative istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico sono contenuti nel DM 148/1998:

  1. modello A per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione di rifiuti;
  2. modello B per le attività di intermediazione e commercio senza detenzione.

Mentre il modello per la compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti è indicato nel DM 145/1998.

Nel registro di carico e scarico per i produttori devono essere registrati i movimenti:

  • di carico riferiti a quando un rifiuto viene prodotto;
  • di scarico riferiti a quando un rifiuto viene affidato a un trasportatore autorizzato per instradarlo verso il recupero o lo smaltimento.

I registri devono devono essere numerati e vidimati dalla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l’azienda produttrice e tenuti secondo procedure e modalità del registro IVA.

Inoltre, è necessario che vengano compilati entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo smaltimento o recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e conservati presso ogni impianto di produzione.

I registri di carico e scarico vengono integrati con il FIR, documento di accompagnamento al trasporto, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto:

  • origine;
  • tipologia e quantità;
  • codice CER;
  • detentore;
  • dati e modalità di trasporto;
  • dati anagrafici ed identificativi di produttore, trasportatore e destinatario.

Il FIR è emesso e predisposto dal produttore, che si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni ivi presenti. Può essere emesso e stampato dal trasportatore per conto del produttore, a cui resta comunque la responsabilità sulla compilazione. Il documento deve riportare il numero con cui l’operazione di carico e scarico è annotata sul registro.

Su di esso viene indicata la data di compilazione, che può essere quella del giorno del trasporto oppure antecedente, nel caso di FIR precompilato.

Ci sono, però, alcune eccezioni nel trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non, per i quali il formulario è sostituito da altri documenti:

  1. per le tratte nazionali all’interno di trasporti internazionali, viene sostituito dai documenti import‐export previsti dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006;
  2. per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, viene sostituito dal relativo documento commerciale;
  3. C. per Il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta non è necessario compilare alcun documento.

Registro c/s e formulario devono essere conservati presso l’impianto di produzione dei rifiuti per tre anni (D. Lgs 116/2020 I parte) e ogni annotazione di carico e scarico deve essere riferita ad un singolo CER e a un singolo formulario.

Trasporto in ADR e non

Il trasporto di rifiuti pericolosi non può prescindere dall’applicazione, laddove necessaria, dell’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada), che si occupa, appunto, di trasporto di merci pericolose in accordo con la legislazione nazionale.

In quanto tale, il trasporto in ADR è soggetto a normative specifiche, che devono essere tenute in considerazione nella preparazione della documentazione per il trasporto dei rifiuti speciali fino alla destinazione finale.

Ad opera esclusiva di trasportatori autorizzati registrati all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il trasporto di rifiuti speciali è un processo complesso che deve essere eseguito nel rispetto di tutte le normative vigenti, al fine di garantire la sicurezza del personale addetto e dell’ambiente.

Per prima cosa deve essere stabilita e definita la pericolosità del rifiuto da trasportare.

È importante precisare che non c’è corrispondenza tra il numero ONU (classificazione ADR) e il codice CER, e che un rifiuto soggetto ad ADR non è necessariamente da considerarsi pericoloso per il CER, mentre uno non soggetto ad ADR potrebbe invece essere pericoloso.

La conformità alle norme ADR non dipende, infatti, dalla natura delle norme sui rifiuti speciali, ma deriva dall’accordo ADR stesso, che determina ruoli e responsabilità di tutte le parti coinvolte nel trasporto di merci pericolose.

Fatta questa premessa, è necessario determinare se si tratta di rifiuti pericolosi o meno. La differenza tra questi due tipi di rifiuti speciali sta nel grado di rischio rappresentato dal loro contenuto. A prescindere da questa distinzione, però, devono essere entrambi gestiti e smaltiti correttamente.

In base alla classificazione della pericolosità riportata sul FIR, viene stabilito se il trasporto di rifiuti speciali deve essere soggetto a normativa ADR oppure no.

Ritorno quarta copia FIR e compilazione MUD

Il formulario deve essere redatto in 4 copie compilate, tutte datate e firmate dal produttore o detentore e controfirmate dal trasportatore. Vediamo come:

  1. prima copia, resta presso il produttore/detentore mentre le altre tre viaggiano con il rifiuto fino all’impianto di destinazione;.
  2. seconda copia, resta al trasportatore;
  3. terza copia, va all’impianto di destino;
  4. quarta copia, datata e controfirmata dal destinatario ritorna al produttore, che la verifica e conserva insieme alla prima copia.

La quarta copia del FIR certifica che i rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi sono stati consegnati correttamente. Questa deve essere restituita al produttore anche mediante il trasportatore, entro 90 giorni dalla data di consegna del rifiuto, o 180 giorni per il documento di movimento nel caso di spedizioni transfrontaliere.

Se ciò non avviene entro questi termini, il produttore/detentore deve notificare alla propria provincia o comune/regione l’eventuale problema di consegna, in modo da evitare la responsabilità di una cattiva gestione o di un’errata informazione del sistema di gestione dei rifiuti.

Ogni anno deve essere inviato al Catasto per via telematica il MUD (Modello Unico di Dichiarazione). Questo documento è obbligatorio per la gestione dei rifiuti speciali in Italia, ed è fondamentale per dichiarare quantità, caratteristiche e destinazione del materiale.

Attraverso questo documento devono essere obbligatoriamente dichiarati i rifiuti prodotti, trasportati, avviati al recupero o allo smaltimento, con riferimento all’anno precedente la dichiarazione.

In definitiva, il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non lascia spazio ad errori. Dalla sicurezza dei lavoratori all’impatto ambientale, sono molti gli elementi che devono concorrere affinché le aziende possano smaltire i propri rifiuti speciali in modo sicuro, per cui è indispensabile rivolgersi a un fornitore di servizi specializzato.

Scegliendo Selin, ogni azienda produttrice di rifiuti ha garanzia di un trasporto e smaltimento corretto, eseguiti in modo consapevole.

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