Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti(FIR) è un documento essenziale per la tracciabilità dei rifiuti durante le varie fasi del trasporto, dal produttore o detentore all’impianto di destinazione finale.
Insieme al Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) e al registro di carico e scarico dei rifiuti, il FIR svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio e nella contabilizzazione del flusso di produzione dei rifiuti.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 116 del 2020, il FIR, il MUD e il registro di carico e scarico verranno sostituiti dal Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri). In attesa che tale strumento diventi operativo, trovano applicazione le normative precedenti.
Vediamo chi e quando è obbligato a redigere il formulario dei rifiuti e quali sono le disposizioni da rispettare per compilarlo nel modo corretto.
Chi e quando redige il formulario
Ai sensi dell’art. 22 del D. M. Finanze 29/11/1978, i Formulari di Identificazione dei Rifiuti devono essere predisposti da tipografie autorizzate e numerati in modo progressivo, con numeri di serie prestampati che possono includere anche prefissi alfabetici.
Devono essere vidimati dalla Camera di Commercio della Provincia di riferimento o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.
Il Formulario di Identificazione dei rifiuti deve essere redatto per:
- ogni produttore/detentore del rifiuto;
- ogni tipologia di rifiuto;
- ciascuna operazione di recupero o smaltimento cui il rifiuto è destinato. Se il rifiuto è destinato a diverse operazioni, è necessario emettere un FIR per ciascuna di esse.
Come stabilito dall’art. 193, comma 2, del Testo Unico Ambientale, il Formulario “deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o detentore del rifiuto e controfirmato dal trasportatore”.
È il produttore o il trasportatore a dover redigere il FIR in ogni sua parte, con l’obbligo di indicare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. È sua responsabilità anche l’assegnazione del codice CER e, qualora previsto, la caratterizzazione analitica del rifiuto.
Il produttore o il trasportatore devono compilare il Formulario e rimangono invariate le responsabilità del primo rispetto alle informazioni contenute all’interno del documento, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza, di cui è responsabile anche il trasportatore.
Quando il Formulario viene redatto dal trasportatore, è buona norma che il produttore o detentore verifichi sempre la correttezza e la completezza delle informazioni contenute al suo interno, oltre ad accertarsi che quanto dichiarato corrisponda alle reali caratteristiche del rifiuti.
Come stabilito dall’art. 193 del D. Lgs. n. 152 del 2006, il FIR deve essere redatto in quattro copie, di cui la prima rimane al produttore o detentore, mentre le altre tre viaggiano insieme al rifiuto fino all’impianto di destinazione finale.
Di queste tre copie, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, una rimane al trasportatore, anche dopo la consegna del rifiuto, una al destinatario e una viene re-inviata al produttore, entro 3 mesi dalla data di conferimento, che la conserva insieme alla prima copia.
La quarta copia del FIR, firmata in digitale, può essere inviata al produttore o detentore anche tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
L’articolo 193 del D. Lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che la redazione del Formulario di Identificazione dei rifiuti non è obbligatoria per:
- trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta, a carico del produttore degli stessi;
- soggetti che gestiscono il servizio pubblico;
- trasporto occasionale e saltuario di rifiuti speciali non pericolosi, a carico del produttore degli stessi;
- trasporto occasionale e saltuario di rifiuti speciali (prodotti nell’ambito di attività agricole, agro-industriali e di silvicoltura), a carico del produttore degli stessi;
- rifiuti destinati a spedizioni transfrontaliere;
- movimentazione di rifiuti tra fondi della stessa impresa agricola (se la distanza tra i fondi non è superiore a 15 chilometri).
Chi effettua il trasporto di rifiuti non pericolosi senza FIR o inserisce all’interno dello stesso informazioni incomplete o inesatte è punito con una sanzione amministrativa e se i rifiuti sono pericolosi, è prevista anche la reclusione.
Se, invece, le informazioni contenute del Formulario sono incomplete o inesatte, ma i dati riportati nel MUD o nel registro di carico e scarico consentono di ricostruire le indicazioni mancanti, indipendentemente che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi, si applica una sanzione amministrativa.
Come compilare formulario rifiuti
Per non incorrere nelle sanzioni suddette e garantire un controllo efficiente del flusso di produzione dei rifiuti, è importante sapere come compilare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti nel modo corretto.
All’interno del documento, come specificato dall’art. 193, comma 1, del Testo Unico Ambientale, devono essere inserite le seguenti informazioni:
- dati identificativi del produttore o detentore (anche se coincidono);
- dati identificativi del trasportatore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto (inclusi i codici CER e la classe di pericolo);
- dati del mezzo di trasporto;
- modalità di trasporto, data e percorso dell’instradamento;
- dati identificativi del destinatario;
- tipologia di impianto di destinazione.
Come disposto dal D. Lgs. n. 116 del 2020, le copie del Formulario di Identificazione dei Rifiuti devono essere conservate per un periodo di 3 anni. La mancata conservazione del FIR, in violazione dell’art. 193 del D. Lgs. n. 152 del 2006, è punita con una sanzione amministrativa.
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