Preposto alla sicurezza: ruolo, responsabilità e nomina

Preposto alla sicurezza: ruolo, responsabilità e nomina

Il Preposto alla sicurezza è una figura operativa che, designata dal datore di lavoro, ha il compito di supervisionare le attività quotidiane assicurandosi che rispettino le direttive in materia di sicurezza sul lavoro.

Il D. Lgs. n. 81/2008, all’art. 2, definisce il Preposto alla sicurezza “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il Preposto, dunque, è essenziale per promuovere un approccio collaborativo finalizzato a mantenere il massimo livello di sicurezza sul luogo di lavoro ed è investito di obblighi e responsabilità, nonché di autorità nei confronti degli altri lavoratori, che gli impongono di intervenire attivamente per tutelare la sicurezza e il benessere di tutto il personale.

Il ruolo del Preposto alla sicurezza

Nell’ambito dell’organizzazione aziendale, il Preposto alla sicurezza è un punto di riferimento per i lavoratori, ai quali fornisce istruzioni operative per rendere il luogo di lavoro un ambiente sicuro.

Grazie alla sua posizione privilegiata, derivante dalla struttura gerarchica dell’attività aziendale stessa, si assicura che le attività lavorative vengano svolte in sicurezza e vigila sull’effettiva applicazione della normativa vigente.

Sovrintende alle attività quotidiane e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, garantendo il rispetto delle direttive ricevute, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici che gli derivano dalla natura dell’incarico che gli è stato conferito.

Il ruolo del Preposto alla sicurezza non è occuparsi di compiti organizzativi o predisporre misure di prevenzione, ma operare per conto del datore di lavoro, in funzione delle sue competenze e dell’esperienza maturata sul campo, assicurando l’applicazione delle direttive che sono state predisposte da terze persone.

In altri termini, questa figura incarna un modello di comportamento per i superiori, i dipendenti e i rappresentanti sindacali e svolge l’importante funzione di armonizzare le esigenze aziendali con la tutela della salute psico-fisica e della sicurezza del personale.

Tra i soggetti che comunemente assumono questo incarico negli uffici, nei cantieri, nelle officine o nelle squadre di manutenzione (solo per citarne alcuni) ci sono capi squadra, capi reparto, capi linea, capi turno e capi cantiere.

Il Preposto è essenziale per assicurare che le politiche di sicurezza siano non solo adeguatamente implementate all’interno dell’azienda ma anche effettivamente rispettate nella quotidianità operativa.

Obblighi e responsabilità

L’incarico di Preposto alla sicurezza prevede una serie di obblighi in capo al lavoratore che ricopre questo ruolo. L’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la figura designata, secondo le sue attribuzioni e competenze, deve:

  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle leggi e delle politiche aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, incluso l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e collettiva. In presenza di comportamenti non conformi alle direttive stabilite dalla direzione per la sicurezza individuale e collettiva, è necessario intervenire per correggere tali comportamenti, fornendo le dovute istruzioni di sicurezza. Qualora le disposizioni non vengano seguite o si verifichi una reiterata non conformità, occorre sospendere le attività del lavoratore in questione e segnalarlo ai responsabili diretti;
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare tempestivamente i dipendenti che si trovano in situazioni di potenziale pericolo circa il rischio stesso cui sono esposti e le misure di sicurezza adottate o da adottare in materia di protezione;
  • non richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in situazioni di rischio grave ed immediato, a meno che non siano presenti motivazioni valide;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, oltre a qualsiasi altra situazione di rischio emersa nell’esecuzione del lavoro, sulla base delle competenze acquisite attraverso la formazione;
  • sospendere temporaneamente l’attività lavorativa qualora si rilevino situazioni di rischio durante la vigilanza o deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e comunicare con celerità al datore di lavoro e al dirigente eventuali non conformità rilevate;
  • frequentare appositi corsi di formazione per acquisire le competenze necessarie in materia di sicurezza sul lavoro.

Le responsabilità attribuite al Preposto alla sicurezza comprendono la vigilanza sull’osservanza delle normative in materia di sicurezza da parte dei lavoratori e la corretta applicazione delle misure di prevenzione stabilite.

Nonostante la sua responsabilità sia circoscritta e non includa l’adozione delle misure preventive, che rimangono di competenza del datore di lavoro, è tenuto a garantire che tali misure siano effettivamente messe in atto dai lavoratori.

In caso di violazione degli obblighi a suo carico, come stabilito dall’art. 56 del D. Lgs. n. 81/2008, il Preposto alla sicurezza può incorrere in sanzioni di natura sia civile che penale, che includono l’arresto da uno a tre mesi e/o multe che possono variare, in base al reato, da un minimo di 300 a un massimo di 2.000 euro.

Nomina

La nomina del Preposto alla sicurezza, obbligatoria per le aziende che prevedono montaggio e smontaggio di ponteggi, paratoie, cassoni e altre opere provvisionali, lavori di demolizione, lavori in spazi confinati o installazione di segnaletiche stradali, è regolamentata dall’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che è il datore di lavoro a dover individuare il Preposto o i Preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, la nomina del Preposto è soggetta all’applicazione dell’art. 26 del suddetto decreto, il quale stabilisce che è obbligo dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale incaricato di svolgere la funzione di Preposto.

Possono essere considerati Preposti anche soggetti non investiti di incarichi formali, come previsto dall’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008. In materia di sicurezza sul lavoro per identificare i soggetti che ricoprono ruoli di garanzia, come il Preposto, ciò che ha rilevanza sono le effettive attività svolte. Si parla infatti di “Preposto di fatto”, qualora un lavoratore assuma tale ruolo e venga riconosciuto dai colleghi come tale, anche in assenza di una nomina formale. Leggi maggiori informazioni per comprendere quando è obbligatorio nominare il Preposto alla sicurezza.

Come ogni altra figura chiave nell’ambito della sicurezza sul lavoro, anche il Preposto deve essere adeguatamente formato. Chi assume questo ruolo deve frequentare, oltre i corsi sulla sicurezza previsti per i lavoratori, anche una formazione aggiuntiva sulla sicurezza per Preposti della durata di 8 ore e relativo corso di aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore.

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