R.E.N.T.RI – La svolta digitale alla gestione dei rifiuti

Atteso ormai da tempo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023, il Decreto n. 59 – “Disciplna del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”.

Per chi, come me, ha vissuto gli “anni oscuri del sistri” (un calvario durato 9 anni fatto di proroghe, regolamenti, guide informatiche, chiavette, black box e malfunzionamenti che hanno portato alla sua naturale soppressione nel 2018), non si è affatto trattato di una doccia fredda. Anche se è inevitabile fare dei parallelismi e farsi prendere dalla paura di ripercorrere un percorso accidentato come quello del “sistri che fu”, questa volta le premesse, i presupposti, e soprattutto la legge sono notevolmente diversi.

La stesura del decreto infatti, ha potuto trarre giovamento delle cattive esperienze passate sui tentativi di istituzione di un buon sistema di tracciabilità dei rifiuti, consentendo ai legislatori di concentrarsi sugli obiettivi da raggiungere e, soprattutto, di mantenere alta l’attenzione sulle difficoltà operative a cui i soggetti obbligati dovranno necessariamente far fronte, come in ogni transizione che si rispetti.

Lo studio preliminare, l’avvio graduale del sistema, la consultazione degli stakeholders con l’istituzione del “Laboratorio sperimentale per la prototipazione funzionale”, hanno permesso di creare dei validi presupposti affinché il sistema riesca a raggiungere i propri obiettivi in tempi più che ragionevoli.

I traguardi da raggiungere sono sempre gli stessi:

  • Monitoraggio delle attività di produzione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Digitalizzazione, parziale, della documentazione connessa alla gestione dei rifiuti che, ricordiamo, è immutata da più di 25 anni, periodo in cui le cose in tema di digitalizzazione ed informatizzazione sono cambiate molto;
  • Semplificazione delle procedure e delle attività ordinarie connesse;
  • Riduzione dei documenti cartacei.

Certo, è presto per dire “è la volta buona”; mancano ancora i decreti attuativi contenenti le modalità operative per l’accesso, l’iscrizione, la trasmissione dei dati, mancano i manuali operativi e le guide sintetiche per gli operatori. Tutto ciò arriverà entro i prossimi 6 mesi, ma ormai il sistema è istituito e si avvia alla partenza.

Cosa sappiamo del R.E.N.T.RI.

Il Decreto n. 59 ad oggi stabilisce:

  • Chi sono i soggetti obbligati ad iscriversi al sistema;
  • Le tempistiche entro le quali è necessario aderire;
  • I costi annuali da sostenere;
  • I nuovi modelli di “registro cronologico” e “formulario di identificazione” in formato digitale o cartaceo a seconda dei casi, da utilizzarsi a partire dalle effettive date di avvio;
  • Le modalità di trasmissione dei dati al sistema.

SOGGETTI OBBLIGATI

Dovranno iscriversi al RENTRI i soggetti che già adesso sono obbligati alla tenuta del “registro di carico e scarico”, e più precisamente:

  • Imprese ed enti che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • Soggetti che effettuano a titolo professionale attività di trasporto dei rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti;
  • Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • I seguenti produttori di rifiuti:
  1. Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi
  2. Imprese ed enti che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da attività artigianali ed industriali e che abbiano più di 10 dipendenti

Sono invece esonerati dall’obbligo:

  • Gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi, oppure che hanno un volume di affari inferiore ad euro ottomila;
  • I soggetti che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (Art. 212 comma 8);
  • I soggetti esercenti attività ricadenti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (estetisti, parrucchieri, tatuatori, …) che producono rifiuti pericolosi;
  • I produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in forma di ente o impresa.

TEMPISTICHE PER L’ISCRIZIONE E CALCOLO DEI CONTRIBUTI

L’articolo 13 stabilisce le tempistiche per l’iscrizione individuando 3 diverse scadenze a seconda dell’attività e del numero dei dipendenti

  • Produttori di rifiuti (così come sopra individuati) che hanno più di 50 dipendenti, e tutti gli altri soggetti obbligati diversi dai produttori: a partire dal diciottesimo mese (15 dicembre 2024), ed entro i sessanta giorni successivi. Il contributo annuale sarà di 100 euro per il primo anno e 60 euro per i successivi;
  • Produttori di rifiuti (così come sopra individuati) che hanno più di 10 dipendenti ma meno di 50: a partire dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025), ed entro i sessanta giorni successivi. IL contributo annuale sarà di 50 euro per il primo anno e 30 euro per i successivi;
  • Tutti gli altri produttori di rifiuti (così come sopra individuati): a partire dal trentesimo mese (15 dicembre 2025), ed entro i sessanta giorni successivi. IL contributo annuale sarà di 15 euro per il primo anno e 10 euro per i successivi.

DELEGHE

Lascia un po’ di amarezza l’articolo 18 in materia di deleghe agli adempimenti. Nulla è cambiato rispetto a prima, riservando la possibilità di formalizzare alcuni adempimenti per conto dei produttori solo alle associazioni di categoria e società di diretta emanazione delle stesse oppure ai soggetti gestori del servizio pubblico di raccolta (!) che, ricordiamo, sono società a tutti gli effetti. Forse in questo una maggiore apertura anche alle aziende che fanno professionalmente gestione di rifiuti avrebbe consentito un ulteriore alleggerimento degli oneri a carico dei produttori ed una maggiore accuratezza dei dati trasmessi al sistema.

In conclusione, abbiamo abbastanza tempo per mettere a punto nuove procedure e nuovi sistemi di gestione, ma le cose da fare sono comunque tante: dobbiamo organizzarci per adeguare la raccolta dei rifiuti alla nuova modulistica, fare formazione al personale e, soprattutto, dobbiamo occuparci dei nostri clienti attraverso la condivisione delle novità normative, l’organizzazione di specifici corsi di aggiornamento, la consulenza e l’assistenza per le procedure di iscrizione e di tenuta dei nuovi registri cronologici, per far sì che la “nuova” gestione dei rifiuti continui a non rappresentare un problema come non lo è ad oggi per i clienti che si affidano a noi.

Il primo Decreto Direttoriale di attuazione

Un avvio ancora un po’ lento, considerata la mole di adattamenti che dovranno essere messi in atto dalle aziende del settore e da tutti i produttori di rifiuti, è ciò che emerge dal primo decreto direttoriale di attuazione del RENTRI.

Da questa prima pubblicazione, forse ci aspettavamo di comprendere meglio il funzionamento e le modalità operative che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti prevederà, ma per ora il Decreto Direttoriale del 22 settembre 2023 si è semplicemente limitato a “tradurre” in date precise gli intervalli di tempo precedentemente definiti per il graduale avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Niente di nuovo, quindi, rispetto a quanto avevamo già scritto a giugno: le date sono le stesse e sono riassunte nella tabella allegata al decreto, che riportiamo per vostro pronto riferimento, con l’indicazione delle categorie di aziende obbligate.

È utile infine ricordare che il passaggio al nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti prevederà quattro tappe fondamentali:

  1. iscrizione al registro, scaglionata in base alla categoria di attività;
  2. entrata in vigore dei nuovi modelli di Formulario di Identificazione Rifiuto, di cui il VI.VI.FIR è una valida anticipazione, e del Registro di Carico e Scarico Rifiuti;
  3. obbligo di tenuta del registro di carico e scarico esclusivamente in formato digitale;
  4. obbligo di emissione del FIR esclusivamente in formato digitale.

Ancora poche informazioni operative ma volendo guardare il lato positivo, l’impressione è che questa volta il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) abbia l’intenzione di agire con molta più chiarezza rispetto a quanto accaduto anni fa con il SISTRI.

Come sempre, Selin è attenta a tutte le nuove normative del settore e aggiorniamo costantemente i nostri sistemi e le nostre procedure per poter, da un lato, adempiere alle nuove normative in modo efficace e, dall’altro, supportare i nostri clienti con formazione e servizi che riducano al minimo indispensabile il carico di lavoro relativo a tutto il comparto ambientale, che ormai è parte integrante di tutte le aziende, indipendentemente dall’attività che svolgono.

Continuate a seguirci, vi terremo costantemente aggiornati. In calce, allegiamo la tabella con lo “Scadenzario del RENTRI” e il riepilogo, come già menzionato nel precedente articolo, dei soggetti obbligati e di quelli esonerati.

decreto direttoriale di attuazione del RENTRI

Michele Celli

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