I RAEE sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche domestici o professionali che richiedono un corretto smaltimento per non inquinare suolo, aria e acque, scongiurando ripercussioni gravi sulla salute umana, e consentire il riciclo e il reimpiego delle loro componenti di plastica, rame, piombo, acciaio o alluminio.
Se lo smaltimento dei rifiuti RAEE non è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, il comportamento del soggetto responsabile della violazione può essere punito con sanzioni sia amministrative che penali.
La normativa di riferimento non è specifica per i RAEE, fatta eccezione per alcuni adempimenti di gestione che riguardano i produttori e i distributori di AEE, ma si applica a tutti i rifiuti.
Scopri perché smaltire i rifiuti RAEE, e ogni altro tipo di rifiuto, nel rispetto della legge è importante e a quali sanzioni amministrative o penali è possibile andare incontro se non si osservano le disposizioni previste dal nostro ordinamento.
1. Sanzioni amministrative pecuniarie
Il rischio principale associato alla crescente diffusione di apparecchiature elettriche ed elettroniche è l’abbandono dei RAEE nell’ambiente, che può causare l’inquinamento di suolo, aria e acque e avere ripercussioni gravi sulla salute pubblica.
Ai sensi dell’art. 255, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, l’abbandono o il deposito di rifiuti, nonché l’immissione nelle acque superficiali o sotterranee, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 10.000 euro.
Se i rifiuti sono pericolosi, l’ammenda aumenta fino al doppio. A tale proposito, è bene ricordare che alcuni RAEE appartengono a questa categoria per via delle sostanze pericolose presenti al loro interno (gas, schiume isolanti, mercurio, sostanze chimiche,…).
Va detto che la legge, con il termine “abbandono”, si riferisce anche al deposito dei rifiuti nelle vicinanze dei cassonetti. Questa condotta, infatti, è considerata a tutti gli effetti abbandono di rifiuti per strada.
Se, prima del 2010, la normativa prevedeva una sanzione ridotta per l’abbandono di una piccola quantità di rifiuti (come per esempio un singolo elettrodomestico abbandonato vicino ad un cassonetto), l’art. 34 del D. Lgs. n. 205/2010 ha stabilito che non vige più la distinzione tra abbandono lieve e rilevante.
Il privato cittadino che trasporta RAEE al fine di abbandonarli non commette un reato, ma un illecito amministrativo. In questo caso, non viene punito per trasporto abusivo ma per abbandono di rifiuti perché la condotta di trasporto è considerata preliminare rispetto a quella di abbandono.
Altre sanzioni amministrative riguardano i distributori (ovvero i punti vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e i produttori, obbligati a rispettare precise disposizioni in materia di gestione dei RAEE.
L’art. 38 del D. Lgs. n. 49/2014 stabilisce che i distributori che non ritirano a titolo gratuito un rifiuto RAEE sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 150 euro ad un massimo di 400 euro, per ciascun RAEE non ritirato.
Allo stesso articolo, il decreto stabilisce che i produttori, responsabili della gestione dei RAEE professionali, se non provvedono ad organizzare il sistema di raccolta, ritiro, trattamento e recupero dei RAEE e a finanziare le relative operazioni, sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di 30.000 euro ad un massimo di 100.000 euro.
Se, invece, non provvedono a mettere a disposizione degli impianti di trattamento informazioni gratuite in materia di preparazione dei rifiuti per il loro riutilizzo e trattamento, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro.
2. Sanzioni penali
Alcune condotte associate alla scorretta gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono considerate particolarmente riprovevoli dall’ordinamento giuridico italiano e, per questo, punite con sanzioni penali, più pesanti rispetto a quelle amministrative pecuniarie perché connesse alla commissione di un reato.
Il D. Lgs. n. 152/2006, come già detto, vieta in maniera assoluta l’abbandono e il deposito di rifiuti di qualsiasi genere, inclusi i RAEE, e proibisce l’immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee.
Chi non osserva questi divieti è obbligato a rimuovere i rifiuti abbandonati. Il Sindaco, con un’ordinanza, può dare indicazioni circa le operazioni da svolgere e il termine entro il quale portarle a compimento. Chi non ottempera alle disposizioni contenute nell’ordinanza, come stabilito dall’art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006, è punito con l’arresto fino ad 1 anno.
A livello penale, la legge punisce chiunque, privo di autorizzazione, si occupi della gestione dei rifiuti, inclusi i RAEE, in tutte le fasi del processo (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione), come previsto dall’art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006.
Questa condotta costituisce reato ed è punita con l’arresto da 3 mesi ad 1 anno e una sanzione pecuniaria da un minimo di 2.600 euro ad un massimo di 26.000 euro. In caso di rifiuti pericolosi, la sanzione pecuniaria è dello stesso importo, mentre l’arresto è da 6 mesi a 2 anni.
Questa disposizione ha l’obiettivo di ridurre il rischio di inquinamento, nonché il mancato riciclo dei rifiuto. Operare nel rispetto della normativa vigente, infatti, è garanzia di corretto smaltimento. Una gestione abusiva, invece, è un rischio per l’ambiente e la salute umana.
La norma in questione punisce anche condotte occasionali, come per esempio un singolo episodio di raccolta o trasporto di rifiuti senza le dovute autorizzazioni. In più, prevede che il soggetto responsabile di tale condotta possa essere punito anche nel caso in cui non si occupi formalmente di attività di questo tipo: è sanzionabile anche l’esercizio in via di mero fatto.
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